ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ (QUESTA SCONOSCIUTA)
COSA È L’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ? CHE COSA COMPORTA?
L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto, detto anche comportamento concludente, che presuppone la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede. Infatti, la semplice apertura del testamento non fa acquisire automaticamente ai parenti del defunto la qualità di eredi ma è necessario che accettino espressamente o tacitamente l’eredità.
L’accettazione dell’eredità non richiede obbligatoriamente una dichiarazione espressa ma può essere implicita in un comportamento diretto a gestire il patrimonio del parente defunto, comportamento quindi incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.
Quindi sono particolarmente rilevanti gli atti e i comportamenti posti in essere dal chiamato all’eredità che risultano incompatibili per natura e finalità con la volontà di rinunciare, ad esempio utilizzare l’auto del defunto senza aver fatto un inventario dei beni dell’eredità è considerato «accettazione tacita».
Differenza tra accettazione espressa e tacita dell’eredità
Secondo quanto disciplinato dal codice civile, l’accettazione può essere espressa o tacita: è espressa quando la volontà di accettare l’eredità da parte del “chiamato” risulta palese e inequivoca, ad esempio, il chiamato assume la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata; è tacita invece, quando il chiamato all’eredità pone in essere un atto che ha il diritto di compiere in qualità di erede, ad esempio, il chiamato vende o dona un bene immobile facente parte dell’asse ereditario.
Quando avviene l’accettazione tacita dell’eredità?
La legge ha individuato alcune ipotesi tipiche che comportano accettazione tacita:
- se l’erede, nel possesso dei beni ereditari, non predispone l’inventario dei suddetti beni entro tre mesi dall’apertura della successione. Il codice civile stabilisce che chi abbia la disponibilità materiale dei beni del defunto debba effettuare un inventario entro 3 mesi, se non lo fa, egli viene considerato erede puro e semplice, come se avesse accettato l’eredità;
- se l’erede effettua una donazione, vendita o cessione a terzi dei suoi diritti di successione;
- se l’erede rinuncia ai diritti di successione, qualora ciò avvenga verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati.
Al contrario, sono stati considerati comportamenti non implicanti l’accettazione tacita di eredità:
- presentazione della denuncia di successione e nel pagamento della relativa impostatrattandosi di adempimenti diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni e caratterizzati da scopi conservativi che non denotano univocamente la volontà di accettare;
- immissione nel possesso dei beni ereditari con scopo conservativo del chiamato;
- pagamento delle spese del funerale del defunto;
- richiesta di informazioni circa l’esistenza di un testamento o di beni relitti del defunto, al fine di valutare la necessità di una denuncia di successione;
- il possesso dei beni ereditari purché si sia fatto l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione.
La volontà di accettare l’eredità è elemento costitutivo dell’istituto giuridico e richiede la capacità naturale. Tutti gli atti posti in essere da un soggetto incapace di intendere e di volere non costituiscono accettazione tacita, pertanto questa sarà nulla o priva di effetti.
Per quanto riguarda la natura giuridica di tale istituto, la dottrina è divisa in due opinioni differenti:
una parte ritiene che l’accettazione tacita integri un negozio giuridico: in questo caso l’accettazione necessita non solo della manifestazione della volontà mediante fatti concludenti ma anche la volontà che gli effetti di quei fatti si producano; l’altra parte, quella presa maggiormente in considerazione ritiene l’accettazione tacita un atto non negoziale, e quindi sostiene la necessità della sola volontà espressa mediante l’esecuzione di atti che presuppongano la volontà di accettare e che non potrebbero essere eseguiti se non in qualità di erede.
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– Cristiana De Maria